inserito in Diritto&Diritti nel ottobre 2003

Il contenzioso pensionistico e la giurisdizione di responsabilità: spunti sulla tutela cautelare

di   Federico Lorenzini

***

Il dettato costituzionale attribuisce, come e’ noto, giurisdizione alla Corte dei Conti nelle materie di contabilita’ pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

Per affrontare il tema oggetto della presente trattazione occorre in primo luogo delimitare l’ ambito nel quale sono utilizzabili strumenti di tutela cautelare avanti la Corte dei Conti; tale ambito e’ riconducibile al processo contabile ed al giudizio pensionistico.

Il sequestro conservativo costituisce indubbiamente la principale misura cautelare utilizzabile ad iniziativa del P.M. contabile, sebbene ad esso si affianchino ulteriori strumenti identificabili nella ritenuta cautelare sugli stipendi, nel fermo amministrativo e, se ritenute ammissibili, nelle altre iniziative atipiche riconducibili alla generale previsione dell’ art. 700 c.p.c..

Il riferimento normativo in tema di sequestro conservativo rimane, in virtu’ del rinvio dinamico previsto dall’ art. 26 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, la disciplina delle misure cautelari contenuta nel codice di procedura civile, come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, e la disposizione specificamente contenuta nell’ art. 5, legge 14 gennaio 1994, n. 19.

La disciplina del procedimento si articola in tre fasi: la prima iniziale o di autorizzazione, la seconda esecutiva o di attuazione  e la terza di impugnazione.

Venendo all’ esame della prima fase di autorizzazione,l’ iniziativa del procedimento puo’ essere assunta dal solo procuratore regionale, che mediante il deposito del ricorso investe la Sezione  giurisdizionale territorialmente  e cioe’ quella competente per il merito.Il primo esame dell’ atto e’ affidato al Presidente della Sezione, il quale provvede con decreto motivato, autorizzando il sequestro eseguito dal procuratore regionale.L’ autorizzazione presidenziale avviene inaudita altera parte.Con il decreto, il Presidente, oltre ad autorizzare il sequestro , compie altri tre atti: designa il giudice che provvedera’ all’ esame e alla pronuncia sul ricorso, fissa l’ udienza di comparizione davanti al giudice designato entro un termine non superiore a 45 giorni e assegna al procuratore un termine non superiore a 30 giorni per la notifica della domanda e del decreto stesso.

La seconda fase di attuazione del  sequestro avviena all’ udienza avanti il giudice designato. Appare piu’ appropriato parlare di udienze avanti il giudice designato, poiche’ e’ dato distinguere tra l’ udienza di comparizione delle parti e le udienze che debbono essere tenute in caso di modifica e revoca del sequestro e nella eventuale fase gestoria della misura cautelare.

Per quanto riguarda l’ udienza di comparizione delle parti non si tratta innanzi tutto di un’ udienza  pubblica. Il giudice designato e’, per ius receptum, giudice monocratico, anche dopo la pronuncia delle Sezione Riunite della Corte  con  sentenza n. 6 /Q.M. del 29 luglio 1994.All’ udienza partecipano le parti , i loro difensori e gli eventuali terzi presso i quali sia stato eseguito il sequestro , che debbono essere sentiti per la dichiarazione di cui all’ art. 547 c.p.c..A tale proposito, il terzo che e’ stato chiamato nel processo con citazione, rende al giudice la prescritta dichiarazione e se dichiara di essere debitore il sequestro e’ attuato.Se, invece, il terzo non compaia in aula e non renda la dichiarazione che gli venga richiesta, si puo’ instaurare un vero e proprio procedimento di cognizione per l’ accertamento dell’ obbligo effettivo del terzo.

Il provvedimento finale del giudice designato ha la forma dell’ ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con decreto.La pronuncia si fonda sull’ esame di due aspetti : l’ esistenza del diritto a tutela del quale e’ stata promossa l’ azione cautelare ed il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Il primo elemento viene valutato con cognizione sommaria in termini di probabilita’ e verosimiglianza dell’ esistenza del credito; il secondo e’ stato rinvenuto dalla giurisprudenza della Corte, in particolare, nella sproporzione tra l’ elevato ammontare del risarcimento  e le limitate risorse economiche del convenuto.

L’ ordinanza che non accoglie la domanda del provvedimento cautelare puo’ essere fondata sull’ incompetenza o sul merito.Nel primo caso e’ possibile la riproposizione dell’ istanza, mentre nel secondo sono necessari mutamenti delle circostanze o la deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto.

Per quanto attiene alla conferma della domanda cautelare, nel sequestro conservativo ante causam, il giudice fissa un termine non superiore a 60 giorni per il deposito dell’ atto di citazione per il giudizio di merito.

Ma il giudice non si deve limitare a valutare la sola sussistenza dei presupposti della cautela, bensi’ deve verificare la conguita’ del sequestro richiesto in rapporto all’ entita’ del danno di cui si prospetta la necessita’ di risarcimento.In tale ottica si inseriscono i provvedimenti di modifica del decreto presidenziale e di conseguente accoglimento parziale della domanda cautelare.

Infine occorre prendere in esame la terza fase del procedimento relativa all’ impugnazione del provvedimento cautelare.Oggetto di reclamo, che deve essere proposto avanti il collegio, possono essere tanto le ordinanze concessive quanto quelle negative. La proposizione deve avvenire con ricorso da depositarsi presso la segreteria nel termine perentorio di 10 giorni dalla notifica dell’ ordinanza emessa dal giudice designato.,La pronuncia avviene a seguito di camera di consiglio e rivestira’ la forma dell’ ordinanza . Tale ordinanza non puo’ essere oggetto di ulteriori impugnazioni.

Venendo ora alla seconda parte della nostra trattazione, pare opportuno, in via preliminare, indicare che la disciplina attualmente in vigore e’ stata ampiamente ridisegnata dalla legge n. 205 del 21 luglio 2000 .Nell’ ambito che qui rileva la predetta legge ha stabilito che in materia di ricorsi pensionistici la Corte dei Conti giudica in primo grado in composizione monocratica, mentre in sede cautelare giudica in composizione collegiale. Tale distinzione ha dato adito a sospetti di illegittimita’ costituzionale, risolti pero’ negativamente dalla Corte, la quale ha affermato l’ autonomia del legislatore a prevedere una tale differenza di composizione del giudice, con ordinanza n. 343 dell’ 8 ottobre 2001.

La domanda diretta ad ottenere una misura cautelare viene proposta in primo grado in calce al ricorso che puo’ essere sottoscritto dallo stesso ricorrente.Il ricorso deve essere previamente notificato alla controparte e successivamente depositato in  segreteria .La domanda cautelare deve in particolare essere motivata e documentata con riguardo ai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.In particolare allorche’ si controverta in tema di illegittima esecuzione dei provvedimenti amministrativi oggetto di ricorso, la giurisprudenza contabile ha inoltre elaborato i concetti di buona fede , di incolpevole affidamento e di destinazione delle somme al soddisfacimento dei bisogni primari della stessa esistenza.Tali concetti possono portare a risolvere in favore del soggetto privato il conflitto tra il diritto al recupero delle somme ed il diritto a non vedersi pregiudicato il tenore di vita conseguito per effetto delle maggiori somme corrisposte.Anche in tale ambito la pronuncia un sede cautelare verra’ assorbita da quella sul merito.