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*** La legge di conversione del 20 dicembre 1996, n.639 ha
stabilito che i pubblici dipendenti ed amministratori rispondono con il proprio
patrimonio dei danni arrecati alla Pubblica Amministrazione derivanti dal loro
comportamento caratterizzato da dolo o colpa grave. Per aversi responsabilità amministrativa, la condotta del
dipendente deve violare le norme giuridiche (leggi, regolamenti), poste a
tutela dell’interesse della P.A. La responsabilità amministrativa è
caratterizzata dai seguenti elementi: dolo o colpa grave ( elemento psicologico); danno alla P.A. attuale, concreto e non potenziale, es:
danno da tangente, danno ambientale, danno all’immagine; nesso causale tra la condotta illecita e l’evento di danno . Il legislatore in questi ultimi anni si è mostrato
particolarmente attento all’immagine dell’amministrazione. Infatti, è
intervenuto con un’apposita legge, legge 7 giugno 2000, n. 150, recante la
"Disciplina delle attività d’informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni". La norma, in attuazione dei principi di
trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa contenuti nell’art.97
Cost, appare destinata a disciplinare
le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
Essa inoltre stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano svolgere
attività d’informazione e di comunicazione istituzionale finalizzata a
promuovere la propria immagine (art.1, comma 4, lett. f). A tal fine la P.A.
dispone oggi, attraverso il giudizio equitativo di cui all’art.1226 del c.c.,
di un ulteriore strumento: «il Codice di comportamento dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche» in cui è ribadito, quale regola di condotta del
pubblico dipendente (ma anche del pubblico amministratore), il rispetto della
legge e il perseguimento esclusivo del pubblico interesse,[1].
Lo scostamento da tali doveri al fine di conseguire dei
vantaggi personali, come avviene nei reati contro la p.a., determina il
risarcimento per la lesione all’immagine pubblica. Per pervenire al ripristino
dell’immagine pubblica è necessaria l'adozione di strumenti adeguati che sono
onerosi e che devono essere accollati a coloro che hanno realizzato, per
tornaconto personale, azioni delittuose contro la p.a. Il danno all'immagine della P.A. L’orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti in un
primo momento escludeva la propria giurisdizione e la relativa azione di
risarcimento in merito al danno morale subito da un ente pubblico[2]. Tale posizione giurisprudenziale, peraltro, si basava su un
concetto di danno non patrimoniale, quello enunciata dall'art. 2059 del codice
civile, che faceva rientrare in tale categoria soltanto i danni morali
subiettivi, dunque le lesioni non patrimoniali, che arrecano un dolore morale
alla vittima. In considerazione di questo fatto essi non distinguevano il
"danno morale" dal "danno non patrimoniale", che venivano
ricompresi nei tradizionali concetti di pecunia doloris o pretium doloris. Conseguentemente non poteva essere vantato
dalla P.A. il diritto al ristoro di un danno inteso come sofferenza morale[3].
Tale orientamento giurisprudenziale venne a mutare in
seguito a quanto disposto dalla Cassazione, con sentenza n.7642 del 1991. Essa
sostanzialmente riteneva potersi configurare nei confronti della P.A. l’ipotesi
di un danno non patrimoniale, quale quello dell'onore, della identità e della
reputazione, derivante da un'azione delittuosa e ciò poiché persona giuridica
titolare di diritti non patrimoniali. Tale sentenza ha in sostanza ritenuto
risarcibile per le persone giuridiche in genere, e le strutture pubbliche in
particolare il danno non patrimoniale. Essa afferma quanto segue "... va
esclusa l'equazione tra danno non patrimoniale e danno morale, perché il danno
non patrimoniale comprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito
che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato,
non possa essere oggetto di risarcimento, sibbene di riparazione, di guisa che,
comprendendo il danno non patrimoniale anche gli effetti lesivi che prescindono
dalla personalità psicologica del danneggiato, esso è riferibile anche ad
entità giuridiche prive di fisicità.[4]
Pertanto nel caso di accertata responsabilità penale di un amministratore o di
un dipendente pubblico è configurabile, e quindi risarcibile da parte dello
stesso amministratore o dipendente pubblico, anche il danno morale, o danno
all'immagine che la pubblica amministrazione subisce in ragione dei riflessi
negativi e del discredito che la diffusione delle notizie derivanti dal
procedimento penale e dalla pubblicizzazione da parte degli organi di
informazione provoca al prestigio e alla personalità pubblica dell'ente. In epoca più recente tale orientamento è stato ribadito da
parte di diverse Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, le
quali hanno avuto modo di affermare che "nel caso di accertata
responsabilità penale per corruzione propria di un amministratore, il danno
morale, o danno all'immagine, va tenuto distinto dal danno da disservizio,
inteso questo come danno per mancata o distorta resa del servizio, fermo
restando che entrambi debbono essere allegati, quantificati e dimostrati da
parte del Procuratore regionale della Corte dei conti e non possono ritenersi
impliciti o presunti in conseguenza della vicenda penale"[5].
L’orientamento dei giudici della Corte dei Conti appare
indubbiamente influenzato da quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione nella
sentenza del 21 marzo 1997, n. 5668. In essa, anche per effetto delle notizie
diffuse sia dalla stampa sia dalle reti televisive nel periodo di riferimento[6],
i giudici hanno considerato risarcibile il danno conseguente alla grave perdita
di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica
facendola rientrare nell'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti in
relazione a quanto disposto dall’art. 103 co. 2 Cost. 1. Essi nel prendere in esame un'ipotesi di concussione hanno
stabilito che il comportamento del funzionario pubblico o dell’amministratore
che riceve somme di denaro per omettere atti del proprio ufficio o per
compierne altri contrari ai propri doveri (corruzione) ovvero che induce o
costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo danaro o
altra utilità (concussione) è causa di una grave perdita di prestigio per
l’amministrazione ed un altrettanto grave detrimento dell’immagine e della
personalità pubblica dello Stato-amministrazione. La pubblica amministrazione è ritenuta dai giudico titolare
di uno degli interessi lesi dalla condotta concussiva, poiché a causa di tale
condotta subisce una lesione del suo prestigio e della sua immagine, cioè un
danno, in ogni ipotesi riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 317 c.p[7].
La lesione di tali interessi si realizza, secondo la ricostruzione dei giudici
della Cassazione, nel momento in cui si minaccia il normale funzionamento della
p.a. e la sua imparzialità, a prescindere dalla concreta dazione della somma di
danaro. Pertanto il perfezionamento del reato e la verificazione del fatto
illecito contabile si realizzano con la semplice induzione a dare o a
promettere. Con la verificazione della condotta criminosa da parte di chi
presta servizio presso una pubblica amministrazione o, in ogni caso si
ingerisce nella cosa pubblica in così palese violazione dei doveri di fedeltà e
di imparzialità, è accertata l’offesa dell’interesse tutelato dal 317 c.p. e,
di conseguenza, il nocumento all’amministrazione [8]. Danno patrimoniale o non patrimoniale Le prime interpretazioni giurisprudenziali della Corte dei
Conti basandosi sul contenuto della citata sentenza della Corte di cassazione
affermano che il danno all'immagine non è un "danno non patrimoniale, ma
di un danno patrimoniale, sia pure inteso in senso ampio. Ciò perché quando si parla di danno morale nei giudizi
innanzi alla Corte dei Conti, "non si fa riferimento al cd pretium
doloris, cioè al ristoro di sofferenze fisiche o morali, ma appunto al danno
conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine
e della personalità dello Stato, il quale, se anche non comporta una
diminuzione patrimoniale diretta è, tuttavia, suscettibile di una valutazione
patrimoniale" (S.U. n. 5668/97) [9].
Al riguardo va rilevato che tale posizione della Corte di Cassazione si pone
all'interno di un percorso compiuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza
civile teso a limitare l’ampiezza dell’area risarcibile ai danni non
patrimoniali in senso stretto, rientranti nella disciplina di cui all’art. 2059
c.c., che predilige un'interpretazione restrittiva di tale disposizione del
codice, che finisce, in questa ottica, per disciplinare il solo danno derivante
dalle sofferenze fisiche o morali (pretium doloris). A sostegno di questa tesi è generalmente portata la sentenza
n. 184/1986 della Corte Costituzionale, la quale riduce il concetto di danno
non patrimoniale al solo "danno morale subiettivo", come tale non
patibile da enti giuridici, sulla base di diversi rilievi sistematici, oltre
che di un'approfondita esegesi storica dell’art. 2059 c.c. e la considerazione
che anche quando si verte in tema di risarcimento danni da discredito o da
lesione dell’immagine richiesto da una persona fisica o giuridica, la relativa
domanda nel sistema civilistico è inequivocabilmente volta al ristoro di lesioni
patrimoniali in senso stretto, sia pure indirette, in base all’art. 2043 c.c.[10]
Tale posizione appare oggi essere stata sostanzialmente superata. Al riguardo
alcuni autori osservano che il richiamo alla giurisprudenza della Corte di
Cassazione è inesatto in quanto le Sezioni Unite avrebbero fatto riferimento
alla spesa necessaria per il ripristino del bene leso, in sede di regolamento
di giurisdizione, solo per affermare la patrimonialità del danno all’immagine e
la conseguente giurisdizione della Corte dei conti[11].
Più recentemente la Corte dei Conti in merito al concetto di
danno "erariale" ha affermato che il concetto di danno erariale
" deve essere correttamente inteso nel suo significato più ampio, ovvero
di "danno patrimoniale in senso ampio", per abbracciare in sé ogni
forma di lesione ad utilità economicamente apprezzabile, purché tale
riconosciuta dal diritto positivo in capo ai singoli soggetti pubblici[12].
Esso va individuato nel "danno ingiusto" ad uno dei diritti
fondamentali della persona giuridica pubblica, che può discendere, nella
connotazione di "danno patrimoniale in senso ampio" ex art. 2043 c.c.
ed art. 2 Cost. - oltre che da un comportamento causativo di reato penale -
anche da un comportamento gravemente illegittimo ovvero da un comportamento
gravemente illecito extrapenale, purché idoneo - nella sua consistenza
fenomenica - a produrre una "perdita di prestigio ed un grave detrimento
della personalità pubblica", tale da determinare una "spesa
necessaria al ripristino del bene leso". Il danno all'immagine è
considerato, dalla prevalente giurisprudenza della Corte dei conti, un danno
non patrimoniale, di cui agli articoli 2059 c.c. e 185 c.p., che va oltre la
concezione tradizionale[13],
che lo vede come conseguenza di sofferenze fisiche o morali( C.D. pretium
doloris). Esso è inteso, in senso più ampio, come danno che, in quanto
incidente su interessi( quali l’onore, la reputazione ed il credito nel
contesto sociale )non passibili di valutazione monetaria basata su criteri
oggettivi, è suscettibile non di un vero risarcimento ma di una riparazione. Il giudice nella sentenza in esame precisa che il danno non
deve riguardare necessariamente un bene materiale, la cui lesione determina un
danno patrimoniale d'immediata valutazione economica, ma può avere ad oggetto
anche un bene immateriale. Si legge, infatti, che: "danno all'immagine ed
al prestigio della P.A." - ancorché consistente nella lesione di beni
inidonei a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria
secondo le leggi di mercato - "costituisce sempre, nei casi in cui ne è
ammessa l'azionabilità giudiziaria, interesse direttamente protetto
dall'Ordinamento e giacché tale trattasi di interesse rivestito di valore
economico, alla stregua degli altri beni immateriali tutelati".. Ed è
proprio nell'ambito di una nozione ampia di danno erariale che è ricondotto il
danno all'immagine. In tal senso si
muove anche la sezione giurisdizionale per l'Abruzzo. Si legge, infatti, nella
sentenza che il danno erariale è quel: "danno pubblico concernente la
lesione sia dei beni pubblici patrimoniali in senso proprio, sia dei beni
cosiddetti immateriali di interesse generale …… sia di quegli interessi
pubblici non patrimoniali, consistenti nella lesione del prestigio,
dell'immagine, della reputazione e, in definitiva, della personalità pubblica
dello Stato … e del discredito provocato alla Pubblica Amministrazione da
comportamenti illeciti dei pubblici funzionari di particolare gravità e
risonanza pubblica". Dalla nozione di danno accolta dai giudici contabili
scaturisce che il comportamento illecito tenuto dal dipendente può determinare
il sorgere sia di un danno patrimoniale che di un danno non patrimoniale.
Questa mutata interpretazione giurisprudenziale del danno all'immagine della
P.A. ha riconosciuto al danno non patrimoniale una sua precisa autonomia, e lo
ha ricondotto nel suo ambito la tutela della personalità dello Stato, vale a
dire la tutela del prestigio, dell'immagine e della sua reputazione
determinando, di conseguenza, anche la sua autonoma azionabilità
giurisdizionale indipendentemente dall'esistenza di quello patrimoniale. Al
riguardo occorre considerare che dal contenuto letterale delle norme
riguardanti la responsabilità amministrativa, sia quelle tradizionali e
generali e sia quelle di recente sopravvenute non contiene alcuna ulteriore
specificazione nel tipo di danno risarcibile, facendo univocamente riferimento
soltanto al "danno" arrecato all'Amministrazione Pubblica o ai terzi. Nella stessa sentenza è stato affrontato e risolto
positivamente, anche il problema della valutazione equitativa del danno ex art.
1226 c.c. Al riguardo si legge che: "l'azione delittuosa del pubblico
dipendente, configura un elemento distorsivo del processo di miglioramento
dell'attività dell'Amministrazione medesima, che necessita di ulteriori
interventi, come precisato, onerosi, che non possono essere accollati alla
collettività, e, quindi, devono essere addebitati a chi ha portato in essere
l'azione stessa", conseguentemente"la richiesta di condanna in via
equitativa del convenuto, risulta coerente, ed agganciata ad un elemento, la
consistenza dell'oggetto della consumata concussione, che ne giustifica la
misura". Nella sentenza si legge: " il danno all'immagine ed al
prestigio della P.A. reca sempre con sé, se non una "diminuzione
patrimoniale diretta" (pure ipotizzabile in alcune specifiche
fattispecie), sicuramente una "spesa necessaria al ripristino del bene
giuridico leso", ... omissis ... trattasi - in effetti - della spesa
necessaria "al ripristino del bene giuridico leso", e non della
semplice "riparazione" dello stesso, tenuto conto che l'immagine ed
il prestigio della P.A. Ai fini della quantificazione del danno all'immagine la
giurisprudenza della Corte dei conti ha, poi, avuto modo di affermare che, in
mancanza di un criterio oggettivo di riferimento, essa va effettuata con
valutazione equitativa, ai sensi del- l'art. 1226 del codice civile, e va
collegata ad una serie di elementi oggettivamente riscontrabili, quali la spesa
occorrente per ripristinare il bene giuridico leso, la gravità dell'illecito,
la rilevanza sociale dell'attività svolta, nonché l'ampiezza dei riflessi
negativi che la diffusione delle notizie ha determinato sull'amministrazione
pubblica, riferiti all'ambito in cui l'illecito è stato commesso, inteso sia in
relazione alla localizzazione dei riflessi stessi, sia alla considerazione e al
prestigio di cui l'amministrazione gode presso la collettività nella quale si è
verificato il clamore negativo. In merito alla finalità del risarcimento la
sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte afferma quanto
segue " Se è vero infatti che la più recente giurisprudenza contabile ha
spinto la propria indagine sull'esistenza degli interessi pubblici
giuridicamente protetti e dei beni pubblici meritevoli di tutela la cui lesione
sia suscettibile di arrecare un pregiudizio economicamente valutabile,
giungendo ad affermare il carattere di valutabilità (economico-monetaria) del
pregiudizio che prescinde dalla materialità o meno, dalla patrimonialità o meno
del bene o dell’interesse protetto, è altrettanto vero che il risarcimento
continua a rappresentare la reazione che l’ordinamento giuridico prevede in
presenza di un comportamento che abbia determinato la lesione di beni, materiali
od immateriali, appartenenti alla sfera giuridica altrui, assolvendo la
funzione ripristinatoria e riparatoria per eliminare gli effetti derivanti
dall’azione lesiva e caduti sul soggetto (anche inteso come persona giuridica)
danneggiato"[14]. Discende quindi ancora dalla relazione danno/risarcimento e
dalla necessità di ripristinare la situazione antecedente all’evento lesivo
l'esigenza di un comportamento sostitutivo di carattere riparatorio da parte
dell’autore della lesione per la rimozione di tutti gli anzidetti effetti. Si può dunque affermare che pur riconoscendo natura
immateriale al bene leso dal danno all'immagine, è peraltro consequenziale
tenere separati i due momenti di individuazione del danno, e cioè l’an ed il
quantum: infatti, la dimostrazione dell’esistenza del danno, come degli altri
elementi della fattispecie, deve essere fornita dal Procuratore regionale,
attore, il quale vi è soggetto in base alle regole giuridiche dell’onere della
prova che incombe a chi intende far valere e fa valere un diritto. E di tale esistenza ontologica va data dimostrazione
attraverso quegli elementi specifici che possano dimostrare l’effettivo
discredito dell’Amministrazione pubblica, avendo ben presente che tale
specificità è talmente necessaria che, ove non ricorresse, si otterrebbe
l’abnorme effetto di considerare lesivo dell’immagine dell’Amministrazione
stessa ogni comportamento del dipendente improntato a dolo o colpa grave. La sentenza in esame appare rilevante anche ai fini della
sussistenza della responsabilità amministrativa nell'ipotesi del danno
all'immagine cagionato dal funzionario di fatto. I giudici in proposito hanno
sostenuto che ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa -
e, quindi, della conseguente giurisdizione della Corte dei Conti - è
sufficiente l'esistenza di un "rapporto di servizio di fatto" non
essendo necessario che il rapporto di servizio sia "di diritto" e che
assuma, dunque, la veste più ufficiale del rapporto di pubblico impiego. Tale
affermazione allarga la giurisdizione del giudice contabile coinvolgendo tutti
quei soggetti che, pur non essendo pubblici dipendenti, vengono, comunque, in
contatto con l'amministrazione prestando la loro attività lavorativa seppure in
via di fatto.[15] Va infine sottolineato che la decorrenza del termine per
prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile per il
risarcimento del danno all’immagine arrecato alla P.A. inizia a decorrere dal
momento in cui l'amministrazione danneggiata ha notizia della vicenda da cui
derivano la lesione al prestigio ed all'onorabilità, non essendo importante,
invece, la pubblicazione di nuovi articoli a seguito delle successive fasi del
procedimento penale in corso[16]. Note:
[1] . Decreto 28 novembre 2000, pubblicato
nella G.U. n. 84 del 10 aprile 2001. Per una sua maggiore diffusione, ma anche
maggiore sensibilizzazione è stata emanata il 12 luglio 2001 una circolare dal
Ministro FRATTINI (circolare 12.7.2001 n. 2198/M1/1D/MZ in G.U. n. 183 dell’8.8.2001). [2] Al riguardo, va ricordata,
infatti, una decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 1988,
nella quale, riportandosi alla nozione tradizionale di danno erariale inteso
come lesione patrimoniale e non comprensiva quindi di quei pregiudizi che
trovano ragione di tutela mi posizioni soggettive non patrimoniali, pur non
escludendosi, in via generale ed assoluta, la configurabilità di un danno non
patrimoniale in conseguenza di reati contro la pubblica amministrazione.
riunite 1988, n. 5801A [3] In ogni caso anche lo Stato e gli altri enti pubblici potrebbero vantare un diritto al risarcimento del danno derivante dalla lesione del bene garantito della reputazione e dell'onore o dell'identità personale, nel caso in cui il pubblico ministero presso la Corte dei conti proponesse l'azione come violazione, sia pure indiretta, di un valore patrimoniale ex art.2043 del codice civile [4] Le decisioni della Suprema
Corte costituivano, peraltro, la naturale evoluzione della costituzionale n. 88
del 1979, con la quale il giudice delle leggi aveva già avuto modo di affermare
che '1a nozione di danno non patrimoniale è ampia e generica, fino a
ricomprendere ogni danno non
suscettibile direttamente di valutazione economica" Sulla scorta di
una tale accezione di danno, deve riconoscersi che il prestigio della pubblica
amministrazione costituisce senz'altro un bene-valore per la collettività,
oggetto di un diritto proprio dello Stato-persona, riconosciuto e tutelato da
norme penali, la cui lesione, qualora produca effetti pregiudizievoli ulteriori
ed eventuali rispetto all'oggetto proprio della tutela penale, esige una
riparazione, in senso patrimoniale, anche sul piano civilistico. [5] sez 501 1998, sez.. n. 308/R 1998. [6] (cfr., in particolare, oltre
alla cit. Corte di Cassazione, S.U. 21 marzo 1997, n. 5668, v. Corte dei Conti,
Sez. I, 7 marzo 1994, n. 55) 3La Corte di Cassazione ha, più volte, riconosciuto la giurisdizione
della Corte dei conti in materia( si veda, recentemente, sent. SS.UU. n. 98 del
4/4/2000, in Rivista della Corte dei conti n. II, 2000). [7] Il delitto di concussione da
un lato, porta offesa all’interesse della pubblica amministrazione, per quanto
concerne il suo prestigio e la probità dei suoi funzionari (come confermato
dall’inserimento dell’art. 317 c.p. nel titolo II del libro II del codice
penale, dedicato, appunto, ai "delitti contro la pubblica
amministrazione"), dall’altro produce la lesione della sfera privatistica
del cittadino, per quanto attiene all’integrità del suo patrimonio ed alla
libertà del suo consenso. [8] Si può affermare che nelle
ipotesi concussive, il danno all’immagine e al prestigio della pubblica
amministrazione, poiché interesse tutelato in via principale e diretta dal
legislatore penale, appartiene al genus
danno-evento, a significare che si realizza, che coincide, con il fatto reato,
rappresentandone l’essenza, l’in sé. [9] Non manca, però, chi lo
ritiene danno direttamente patrimoniale( ad es. Sez. Marche n. 3349/2000, in
Rivista della Corte dei conti n. IV, 2000, e Sez. Basilicata n. 28/1998),
ovvero indirettamente tale( in tal senso Sez. Toscana n. 1143/2000, in Rivista
della Corte dei conti n. IV, 2000, e Sez. II n. 125/2000 che sono dell’avviso
che vada dimostrata la concreta diminutio patrimoniale derivata dalla lesione all’immagine). Così anche C.Conti reg. Lombardia sez.
giurisd., 8 aprile 1999, n. 382 "Il cosiddetto danno all'immagine e al
prestigio dell'amministrazione, derivante dal comportamento infedele di
pubblici dipendenti ha natura di danno patrimoniale, nell'ambito di una più'
esaustiva nozione di pregiudizio al patrimonio pubblico inteso come insieme di
utilità' protette e di risorse facenti capo ai soggetti pubblici, non limitato
quindi alla sola lesione di beni fisici; pertanto, ribadita la giurisdizione
della Corte dei conti anche relativamente alla responsabilità' per la predetta
tipologia di danno, per quanto attiene alla quantificazione di questo ultimo,
da effettuarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorre tenera
conto dei profili soggettivi legati alla particolare posizione del dipendente,
alla gravita' dell'illecito, alla possibile emulazione del comportamento ed
alla reazione della collettività'". [10] Così considerato il danno
all'immagine si giunge al rilevante risultato di ammetterne il risarcimento al
di fuori dei limiti fissati dall’art. 2059 c.c. in relazione alla sua
risarcibilità solo "nei casi previsti dalla legge", e dunque, in
particolare, nei soli casi in cui sia accertata la commissione di un reato ex
art. 185, c.p., ed a prescindere dall’esistenza di un preciso e specifico danno
patrimoniale (come è accaduto, nel sistema di diritto civile, nella teoria del
cd danno biologico). [11] Pischedda. Giust.it. n.10
2000. Valutazione del danno all'immagine della P.A. [12] , Sez. giur. per l'Umbria,
con la sentenza n. 98/E.L./2001, del 6 marzo 2001, [13] Si veda, per tale ampio
contenuto, la sentenza della Corte Cost. n. 88 del 1979 in “Corte
Costituzionale”, 1979, I. [14] Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per il Piemonte – 8 maggio 2000, n. 1210/R/2000 [15] Ed, infatti, nella sentenza
si legge: "La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e della
Corte dei Conti ha ritenuto che, sulla base delle predette innovazioni
normative recate dalle citate leggi, la giurisdizione amministrativa/contabile
- sia dal punto di vista dei soggetti destinatari che da quello dell'oggetto
del giudizio - é venuta oramai ad assumere carattere generalizzato, superandosi
così la passata visione limitativa su cui si era attestata la precedente
giurisprudenza [16] Sentenza n. 804, del 24
agosto 2001, sezione giurisdizionale per l'Abruzzo. |
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