
ISSN 1127-8579
Pubblicato dal 12/01/2006
All'indirizzo http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/21412.html
Autore: Francaviglia Rosa, Brunelli Marco
Corte dei conti – giudizi di responsabilita’ amministrativa - prime osservazioni critiche sul condono erariale di cui alla legge finanziaria per il 2006 ed effetti distorsivi sul sistema vigente
All? art. 1 commi 231 ? 232 ? 233 della Legge Finanziaria per il 2006 ( L. n. 266/2005 ) ? stato inserito il cosiddetto ? condono erariale ? avverso la cui introduzione
Venendo alla disamina delle disposizioni di cui ai commi succitati,? si osserva che per le pronunzie di primo grado? adottate nei giudizi di responsabilit? dinanzi alla Corte dei Conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunziata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10% e non superiore al 20% del danno quantificato nella sentenza. La sezione di appello, con decreto in camere di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta ed, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30% del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.
Questo il tenore letterale dei commi da
Corte dei conti – giudizi di responsabilita’ amministrativa - prime osservazioni critiche sul condono erariale di cui alla legge finanziaria per il 2006 ed effetti distorsivi sul sistema vigente |
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All? art. 1 commi 231 ? 232 ? 233 della Legge Finanziaria per il 2006 ( L. n. 266/2005 ) ? stato inserito il cosiddetto ? condono erariale ? avverso la cui introduzione
Venendo alla disamina delle disposizioni di cui ai commi succitati,? si osserva che per le pronunzie di primo grado? adottate nei giudizi di responsabilit? dinanzi alla Corte dei Conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunziata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10% e non superiore al 20% del danno quantificato nella sentenza. La sezione di appello, con decreto in camere di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta ed, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30% del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.
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