Francaviglia Rosa, Brunelli Marco

L’ abolizione del rinnovo dei contratti di tesoreria degli enti locali – art. 23 legge n. 62/2005 – l’ affidamento del servizio mediante procedure selettive –

L’ art. 23 della L. n. 62/2005 , abrogativo dell’ ultimo periodo  dell’ art. 6, comma 2° L. n. 537/1993, ha eliminato  il rinnovo dei contratti di tesoreria degli enti locali  ed il principio della rinnovabilità dei contratti sottosoglia , in presenza dei requisiti di generale interesse e di economica convenienza. Ciò comporta  il venir meno del disposto di cui all’ art. 210 del T.U.E.L. n. 267/2000 che al comma 1° recita: “..qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ ente puo’ procedere , per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto”. Seppure  detta disposizione potrebbe qualificarsi come  lex specialis non incisa da quella generale di cui all’ art. 23 succitato e finanche si potrebbe sostenere che l’ abolizione implicita della stessa  non potrebbe intervenire in ragione della cosiddetta clausola di rafforzamento di cui all’ art. 1 comma 4° del T.U.E.L. giova, peraltro, rammentare che siffatte obiezioni sono poco convincenti. In primis, la clausola rafforzativa, in quanto introdotta da legge ordinaria, non ha valore cogente  impeditivo rispetto alla valenza di altre leggi di pari grado  in virtù del brocardo per cui lex posterior derogat legi  priori. Parimenti, l’ asserita specialità dell’ art. 210 del Testo Unico Enti Locali  è denegata dalla disposizione stessa di cui trattasi laddove sancisce la possibilità  del rinnovo dei contratti di tesoreria ricorrendone le condizioni di legge. E seppure  tali condizioni non vengano espressamente acclarate  normativamente, deve fondatamente ritenersi  che essa sia connessa alla esistenza della generale disciplina sottesa e regolatrice della contrattualistica pubblica in punto rinnovo negoziale . Altresì, l’ art. 210  ha portata maggiormente restrittiva  rispetto alla pregressa versione dell’ art. 6, comma 2°, in quanto limitatrice dei rinnovi eventuali ad uno soltanto escludendone la loro pluralità.Se le condizioni di legge di cui sopra  o, melius,   le disposizioni normative disciplinatrici  in via generale dei rinnovi contrattuali, non ricorrano, l’ art. 210 succ.  non puo considerarsi operativo  limitatamente alla parte in cui consente il rinnovo. Alla stessa stregua, un regolamento locale non può sancire il rinnovo de quo così superando l’ abrogazione implicita. La Legge n. 62/2005  è finalizzata alla inserzione nell’ ordinamento giuridico nazionale di principi comunitari ; il chè si traduce  nel corollario per cui un regolamento locale non potrebbe giammai serbare  l’ istituto del rinnovo in quanto oggetto di espunzione ex lege. Il regolamento locale può regolamentare le procedure di evidenza pubblica onde individuare il tesoriere  con quelle modalità rispettose dei principi della concorrenza ed atteso che la tutela della concorrenza è materia riservata  in via esclusiva alla competenza legislativa statuale, deve escludersi  che la normativa locale possa  derogare  o, comunque, incidere nel merito alla stessa.

Ne consegue che le  P.A. locali  devono avvalersi di procedure selettive di gara per l’ affidamento del servizio di tesoreria  ancorché limitarsi meramente alla previsione di ipotesi  di servizi analoghi  di cui all’ art. 7, comma 2°, lett. f) del D. Lgs. N. 157/1995. Correttamente, peraltro, puo’ sostenersi che tale assunto per il servizio di tesoreria , come riferita al concetto di servizio analogo, esige una forzatura di conformazione.