Francaviglia Rosa, Brunelli Marco
L abolizione del rinnovo dei contratti di tesoreria degli enti locali art. 23 legge n. 62/2005 l affidamento del servizio mediante procedure selettive
L art. 23 della L. n. 62/2005 , abrogativo dell ultimo periodo dell art. 6, comma 2° L. n. 537/1993, ha eliminato il rinnovo dei contratti di tesoreria degli enti locali ed il principio della rinnovabilità dei contratti sottosoglia , in presenza dei requisiti di generale interesse e di economica convenienza. Ciò comporta il venir meno del disposto di cui all art. 210 del T.U.E.L. n. 267/2000 che al comma 1° recita: ..qualora ricorrano le condizioni di legge, l ente puo procedere , per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. Seppure detta disposizione potrebbe qualificarsi come lex specialis non incisa da quella generale di cui all art. 23 succitato e finanche si potrebbe sostenere che l abolizione implicita della stessa non potrebbe intervenire in ragione della cosiddetta clausola di rafforzamento di cui all art. 1 comma 4° del T.U.E.L. giova, peraltro, rammentare che siffatte obiezioni sono poco convincenti. In primis, la clausola rafforzativa, in quanto introdotta da legge ordinaria, non ha valore cogente impeditivo rispetto alla valenza di altre leggi di pari grado in virtù del brocardo per cui lex posterior derogat legi priori. Parimenti, l asserita specialità dell art. 210 del Testo Unico Enti Locali è denegata dalla disposizione stessa di cui trattasi laddove sancisce la possibilità del rinnovo dei contratti di tesoreria ricorrendone le condizioni di legge. E seppure tali condizioni non vengano espressamente acclarate normativamente, deve fondatamente ritenersi che essa sia connessa alla esistenza della generale disciplina sottesa e regolatrice della contrattualistica pubblica in punto rinnovo negoziale . Altresì, l art. 210 ha portata maggiormente restrittiva rispetto alla pregressa versione dell art. 6, comma 2°, in quanto limitatrice dei rinnovi eventuali ad uno soltanto escludendone la loro pluralità.Se le condizioni di legge di cui sopra o, melius, le disposizioni normative disciplinatrici in via generale dei rinnovi contrattuali, non ricorrano, l art. 210 succ. non puo considerarsi operativo limitatamente alla parte in cui consente il rinnovo. Alla stessa stregua, un regolamento locale non può sancire il rinnovo de quo così superando l abrogazione implicita.
Ne consegue che le P.A. locali devono avvalersi di procedure selettive di gara per l affidamento del servizio di tesoreria ancorché limitarsi meramente alla previsione di ipotesi di servizi analoghi di cui all art. 7, comma 2°, lett. f) del D. Lgs. N. 157/1995. Correttamente, peraltro, puo sostenersi che tale assunto per il servizio di tesoreria , come riferita al concetto di servizio analogo, esige una forzatura di conformazione.